regime dei minimi 2016Il Regime dei Minimi 2016 diventa più favorevole rispetto alla riforma dell’anno scorso, con innalzamento dei tetti di reddito e maggiore accessibilità da parte dei lavoratori dipendenti: la Legge Stabilità 2016 corregge dunque il tiro sulla Riforma del Regime dei Minimi avviata nel 2015 e corretta in corsa (fino al 31 dicembre resta possibile l’adesione al “vecchio” regime agevolato), anche a causa delle proteste di autonomi e professionisti.

Aliquota al 15% ma limiti più alti per il reddito, 10mila euro in più per ogni categoria di attività e 15mila (raddoppio) per i professionisti, che erano stati fra i più penalizzati nel 2015.

Il Regime dei Minimi 2016

Viene modificata la riforma iniziata con la manovra dell’anno scorso, con il premier che ammette il “pasticcio” della riforma 2015, annunciando le nuove regole. Il nuovoRegime dei Minimi con aliquota al 15%prenderà definitivamente il posto del vecchio sistema con aliquota al 5% (che termina a fine 2015), ma cambiano tutti i massimali per le varie categorie di partite IVA. Resta il meccanismo di fondo, per cui accedono al Regime dei Minimi coloro che fatturano meno di una determinata soglia, senza più vincoli di tempo. Si può applicare l’aliquota forfettaria fino a quando si mantengono i requisiti di reddito. Per il calcolo dell’imponibile, si applicano ai ricavi coefficienti diversi per ogni categoria. Vediamo come cambiano i tetti di reddito: 15mila euro in più all’anno per i liberi professionisti, 10mila euro in più all’anno per tutte le altre partite IVA. Ecco in tabella i nuovi requisiti di reddito per l’accesso al Regime dei Minimi 2016, e i coefficienti (invariati) per il calcolo dell’imponibile a cui applicare il 15% di imposta.

  • professionisti: ricavi a 30mila euro (il precedente tetto era a 15mila euro). Coefficiente 78%;
  • artigiani e imprese (non alimentari):  ricavi 30mila euro (da 20mila), coefficiente 67%;
  • commercianti (ingrosso e dettaglio): ricavi 50mila euro (da 40mila), coefficiente 40%;
  • ambulanti di alimentari e bevande: ricavi 40mila euro (da 30mila), coefficiente 40%;
  • ambulante di altri prodotti: ricavi 30mila euro (da 20mila), coefficiente 54%;
  • alberghi e Ristoranti: ricavi 50mila euro (da 40mila), coefficiente 40%.

Non si escludono condizioni più favorevoli per le nuove partite IVA, con aliquota al 5% per i primi tre anni. Ci sono altre due novità rilevanti sul nuovo Regimee dei Minimi. La prima, è consentito anche ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un’attività in proprio, se l’assegno previdenziale o lo stipendio sono inferiori a 30mila euro l’anno. La seconda riguarda invece le start-up, per le quali c’è un regime agevolato al 5% (dal precedente 10%).

l criterio per determinare reddito e imponibile resta lo stesso previsto nel 2015: ai ricavi annui, che devono restare in determinati limiti, si applica un coefficiente che varia per le diverse attività professionali. La Legge di Stabilità innalza poi i tetti annui. Ecco in tabella limiti di redditi e coefficienti:

regime minimi 2016

Ricordiamo che non ci sono più limiti temporali per la permanenza nel Regime dei Minimi: si continua ad applicare l’aliquota agevolata al 1% fino a quando i ricavi restano al di sotto dei tetti previsti.

Per calcolare l’imponibile non bisogna dedurre le spese e i costi dai ricavi, ma basta applicare a questi ultimi il coefficiente relativo alla propria categoria. Esempio: un commerciante che incassa 40mila euro, applica l’aliquota del 40%, ottenendo un imponibile pari a 16mila euro. L’imposta forfettaria, applicando l’aliquota del 15%, sarà quindi pari a 2400 euro.

C’è un quinquennio agevolato per start up e nuove attività, con aliquota al 5%. Il beneficio è fruibile anche da parte delle nuove iniziative nate nel 2015, ma in tal caso l’aliquota al 5% si applica per i successivi quattro anni. Quindi, nel caso in cui l’attività inizi nel 2016, l’aliquota agevolata si applica per cinque anni, se invece l’apertura risale allo scorso anno, beneficio per quattro anni.

L’altra novità di rilievo riguarda l’accesso al Regime dei Minimi 2016 dei lavoratori dipendenti: la soglia è a 30mila euro di reddito dipendente. Sotto questa cifra, è possibile unire al lavoro dipendente un’attività autonoma in Regime dei Minimi. La compatibilità vale per il lavoro dipendente e assimilato, il limite non rileva più nel caso in cui il rapporto di lavoro risulti cessato. Vengono eliminate le precedenti clausole, che escludevano i casi in cui il reddito dipendente dell’anno precedente fosse superiore al reddito d’impresa o autonomo, e ponevano un tetto a 20mila euro annui per la somma dei redditi (dipendente + autonomo).

Come si vede, il paletto è stato parecchio allentato: l’attuale limite a 30mila euro riguarda il solo reddito da lavoro dipendente o assimilato, mentre il tetto del reddito autonomo deve a sua volta rientrare nei limiti sopra descritti per l’applicazione del Regime dei Minimi.

Infine, ai contribuenti Minimi si applica il regime contributivo ordinario e possono beneficiare della riduzione al 35% degli oneri contributivi.

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