Novità fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016Rese disponibili da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze le schede di sintesi degli aspetti fiscali contenuti nella Legge di Stabilità 2016: le novità in tema di IVA, tasse, detrazioni fiscali e misure per le imprese.

IVA

Si parte dal precisare che la Legge di Stabilità per il 2016 ha disattivato la clausola di salvaguardia introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 e ha rinviato al 2017 gli aumenti predisposti dall’ulteriore clausola introdotta dalla Legge di Stabilità 2015. Viene inoltre:

  • istituita l’aliquota ridotta IVA al 5% per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi;
  • previsto il recupero dell’IVA in caso di procedura concorsuale;
  • esteso l’ambito di applicazione del Reverse Charge;
  • estesa l’aliquota IVA del 4% ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, ossia a tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica;
  • innalzata la percentuale di compensazione di detrazione dell’IVA applicabili ad alcuni prodotti dei settori lattiero – caseario ed agli animali vivi bovini e suini

Imprese

Per quanto riguarda la fiscalità delle imprese:

  • viene rideterminata l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (IRES) dal 27,5% al 24% a partire dal 2017;
  • dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è introdotta un’addizionale IRES del 3,5% per banche e società finanziarie;
  • esenzione IRAP in agricoltura;
  • aumento della deduzione IRAP per i costi sostenuti per i lavoratori stagionali;
  • viene introdotto il super ammortamento al 140% per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi;
  • riduzione del periodo di durata dell’ammortamento dell’avviamento e dei marchi, affrancati con l’imposta sostitutiva del 16%, da 10 a 5 anni;
  • bonus investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno;
  • estensione dell’ambito di applicazione del regime agevolato previsto per i contribuenti forfettari;
  • assegnazione agevolata dei beni ai soci;
  • estromissione dal regime d’impresa dei beni immobili strumentali posseduti dall’imprenditore individuale;
  • incremento della deduzione forfetaria ai fini dell’IRAP prevista per talune tipologie di soggetti passivi in funzione dei livelli di base imponibile realizzata;
  • esenzione IRAP medici privi di autonoma organizzazione;
  • obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese (“country by country reporting”) da cui emergano i ricavi e gli utili lordi conseguiti nonché le imposte pagate e maturate a livello di gruppo;
  • modifiche alla disciplina del regime Patent box, il regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili introdotto dalla legge di stabilità 2015;
  • diviene permanente l’equiparazione alle strutture ricettive all’aria aperta delle strutture organizzate per sosta e pernottamento turisti nelle proprie unità da diporto (cd. Marina resort);
  • viene consentita la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni alle imprese che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali, nonché il riallineamento dei valori fiscali dei beni a quelli di bilancio.

Detrazioni fiscali

Sul fronte agevolazioni fiscali:

  • vengono confermate le aliquote per i bonus econobonus (65%) e ristrutturazioni(50%);
  • viene introdotto il bonus mobili per giovani coppie (50%);
  • viene introdotta la detrazione IRPEF al 19% per l’acquisto dell’abitazione principaletramite contratto di leasing;
  • viene introdotta un’aliquota agevolata all’1,5% dell’imposta di registro nel caso di acquisizione della prima casa in leasing;
  • la disciplina della deducibilità dei costi sostenuti nei confronti di soggetti “black list” è integralmente abrogata a decorrere dal periodo d’imposta 2016;
  • vengono introdotte agevolazioni fiscali per gli enti creditizi sottoposti a procedure di risoluzione da parte della Banca d’Italia;
  • introduzione a regime di agevolazioni fiscali per i premi di produttività e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa con possibilità di opzione per forme alternative di welfare aziendale;
  • incrementate le detrazioni per redditi da pensione: l’area di esenzione fiscale sale a 8.000 euro per i pensionati di età non inferiore a 75 anni, mentre sale a 7.750 euro per i pensionati di età compresa tra 70 e 75 anni;
  • Istituzione di una zona franca urbana (ZFU) nei Comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, all’interno della quale vengono concesse particolari agevolazioni alle micro imprese;
  • modificato il regime di deducibilità fiscale delle spese non documentate sostenute dalle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto terzi;
  • deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP delle somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a gli obblighi di legge, in dipendentemente dal trattamento contabile ad essi applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi dei consorzi.

Debiti e crediti fiscali

Vengono estese al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali. Sono inoltre allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Si estende al caso delladichiarazione IVA nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso, dunque, si rende tempestivo l’accertamento effettuato fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello della dichiarazione. Viene espunta la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Si prevede la riammissione alla rateazione per i contribuenti decaduti dal beneficio della dilazione a seguito di adesione (definizione di un accordo con l’Ufficio) o acquiescenza (pagamento entro 60 giorni dalla notifica).

Fonte: http://www.pmi.it

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