La Riforma dei Contratti (jobs Act) elimina progressivamente Co-Co.Co e Co.Co.Pro.
Queste tipologie contrattuali sono destinate a scomparire (tranne che per alcune tipologie specifiche di lavoratori, come ad esempio i professionisti iscritti agli ordini).
In realtà, il decreto attuativo di Riforma dei Contratti prevede delle eccezioni, nel senso che ci sono altri casi in cui in realtà i contratti di collaborazione continueranno ad esistere (ad esempio, nei call center). Le norme su Co.Co.Co e Co.Co.Pro sono contenute negli articoli 47 e seguenti del decreto. Prevedono che, da quando il provvedimento sarà in vigore, non sarà più possibile effettuare contratti a progetto. Ricordiamo che si tratta di un decreto attuativo di una delega, quindi è necessario solo un breve passaggio parlamentare, esclusivamente di consultazione per il parere delle commissioni, dopo il quale il Governo potrà licenziare definitivamente il testo. Nel giro di un paio di mesi sembra probabile che il testo di Riforma dei Contratti possa quindi diventare legge (sono più o meno i tempi che il Governo ha rispettato ad esempio per i decreti sul tempo indeterminato a tutele crecsenti e sugli ammortizzatori sociali).
Se le tempistiche saranno effettivamente queste, a partire da maggio o da giugno 2015 i datori di lavoro del privato non potranno più firmare contratti di collaborazione a progetto.
Per quanto riguarda, invece, i Co.Co.Pro già in essere, potranno arrivare alla naturale scadenza (nell’arco del 2015). Poi, dal primo gennaio 2016, dovranno invece essere trasfromati in contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, nel caso in cui si tratta di «prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».
Non è prevista la trasformazione del contratto (e quindi, continueranno a essere possibili i contratti di collaborazione) nei seguenti casi:
- collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore (qui, ad esempio, sono compresi i call center);
- collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
- attività dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societàe dei partecipanti a collegi e commissioni;
- prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 289/2002.
Attenzione: tutto questo vale solo per datori di lavoro e imprese del privato. Per le Pubbliche Amministrazioni, invece, non cambia nulla fino al 2017 (in attesa di norme specifiche sul rioridno dei contratti della PA).
Trasformazioni contratti nel 2015
Sono previsti benefici per le imprese che nel corso del 2015 trasformano le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, e le collaborazioni con titolari di parttia IVA in contratti a tempo indeterminato. Nel dettaglio, per il datore di lavoro che fa questa trasformazione di contratto nel corso del 2015, si estinguono automaticamente tutte le eventuali violazioni previste dagli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso (a meno che le violazioni in questine non siano stae già accertate prima dell’assunzione). In pratica, si tratta di un sorta di sanatoria, alle seguenti condizioni:
- il lavoratore che viene assunto sottoscrive atti di conciliazione, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo 276 del 2003 (quindi DTL, direzioni territoriali del lavoro, enti bilaterali, ministero del Lavoro, consigli provinciali dei Conuslenti del Lavoro);
- Nei 12 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro non può decidere illicenziamento, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. (Fonte: il decreto legislativo di Riforma dei Contratti)