Quando va emessa la fatturazione elettronica verso i privati?
Non c’è l’obbligo di emissione della fattura nè di certificazione dei corrispettivi per i servizi elettronici, a meno che non venga richiesta dal cliente.
I chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate in data 5 dicembre 2018 con la risposta all’interpello posto da una società che svolge attività via internet e collegate al web.
Quando va emessa la fatturazione elettronica verso i privati? chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini fiscali la fattura dev’essere emessa solo su richiesta del committente soggetto passivo IVA o privato consumatore, altrimenti non vige nessun obbligo di emissione.
Tuttavia, se richiesta dal cliente al momento dell’effettuazione dell’operazione la fattura deve essere emessa e rispettare inoltre specifici requisiti.
Servizi elettronici: la fattura va emessa quando richiesta dal cliente
Con la risposta n. 96 del 5 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sussiste nessun obbligo di emissione delle fatture per i servizi elettronici forniti verso soggetti che non sono passivi d’imposta.
La società interpellante si occupa di varie attività internet come:
- progettazione e realizzazione di siti web, applicazioni, portali, radio, tv, web tv, iptv, mobile tv, giornali, periodici;
- promozione e realizzazione di eventi e siti web di natura turistica e culturale;
- organizzazione e gestione di spazi turistici, ricreativi e altre attività connesse.
Attualmente la società emette le fatture per i servizi elettronici nella seguente modalità:
- incasso tramite carta di credito;
- contestuale emissione di ricevuta fiscale;
- compilazione del foglio dei corrispettivi giornalieri.
Dato che i servizi elettronici vengono forniti principalmente a persone fisicheche pagano con carta di credito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 22 del Decreto IVA esclude l’obbligatorietà dell’emissione della fattura, tra le altre cose: “per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione”
La normativa stabilisce che se il cliente non richiede la fattura al momento di effettuazione dell’operazione non vige l’obbligo di emissione, contrariamente è necessario attenersi a determinati requisiti previsti.
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