Ricupero crediti
Riscuotere il credito vantato nei confronti di un debitore è il diritto di ogni creditore, purché l’azione di riscossione avvenga nel rispetto della dignità personale del debitore e delle regole sulla privacy. Queste ultime sono state recentemente riviste dal Garante a fronte degli accertamenti effettuati, i quali hanno evidenziato come le prassi siano in molti casi decisamente invasive. Ora però l’Autorità ha deciso di mettere dei paletti per garantire la giusta riservatezza anche a chi ha dei debiti, spesso dovuti ad un momento di difficoltà economica, pubblicando un vademecum per coloro che svolgono attività di recupero del credito sui diritti del debitore.
In particolare vengono fornite indicazioni in merito a:
- dati personali, che si possono trattare nell’ambito dell’attività di recupero crediti;
- conservazione dati, per assolvere gli obblighi di legge e rendere conto delle attività svolte, nonché all’obbligo di cancellare i dati una volta assolto l’incarico e acquisite le somme;
- le prassi ritenute illecite quali visite a domicilio, o sul posto di lavoro, reiterate sollecitazioni al telefono fisso o sul cellulare, telefonate preregistrate poste senza intervento di un operatore, invio di posta con l’indicazione all’esterno della scritta “recupero crediti” o “preavviso esecuzione notifica”, affissione di avvisi di mora sulla porta di casa e in generale tutte quelle tecniche che consentono anche a persone diverse dal debitore di venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;
- diritti del debitore tra cui la possibilità di rivolgersi al creditore per richiedere l’origine dei dati personali che lo riguardano, per opporsi con motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, anche se pertinenti alla raccolta, oppure, al trattamento dei dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Società di recupero crediti
Nel caso in cui il creditore si rivolga ad una società esterna per il recupero del credito, a quest’ultima dovranno essere forniti solo i dati strettamente necessari, ad esempio: nome, cognome, numero di telefono ed i dati relativi alla somma do
vuta e alla causale.
Non possono invece essere comunicati altri dati del debitore o di altri soggetti a lui collegati come eventuali garanti. Anche le società delegate dovranno ovviamente rispettare le prassi non invasive e non lesive della dignità personale, imposte dal Garante.
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