Nel caso di fatturazione elettronica l’imposta di bollo va assolta in modo esclusivamente virtuale. Tale ottemperanza vale per tutti i documenti fiscalmente rilevanti in realtà (fatture, ai registri e agli altri atti emessi o utilizzati nell’anno).
Quali soggetti sono interessati? La disposizione riguarda soprattutto un’ampia fascia di tecnici, “regime dei minimi” compreso, ed imprese, che emettono fatture e documenti di importo complessivo superiori ad 77,47 euro riguardanti operazioni: fuori campo IVA; escluse da IVA; esenti da IVA. L’imposta è pari a 2 € a fattura.
Per inserire il bollo all’interno della fattura elettronica bisogna seguire le seguenti indicazioni:
Bollo ancora da assolvere: “bollo da assolvere ai sensi dell’art. 6 del DM del 17.6.2014” – Il Numero Bollo di 14 caratteri da inserire in fattura è: “DM-17-GIU-2014”
Bollo già assolto: “bollo assolto ai sensi dell’art. 6 del DM del 17.6.2014” – Numero Bollo di 14 caratteri da inserire in fattura uguale al codice di autorizzazione (non il protocollo)
Se il bollo è addebitato al destinatario della fattura (la Pubblica Amministrazione) deve essere inserito all’interno del totale fattura e all’interno del totale da pagare (se presente in fattura)
Entro quanto tempo: Per le fatture, gli atti e i documenti emessi o i registri utilizzati durante l’anno, il pagamento dovrà effettuarsi in unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Non sono quindi più previste comunicazioni preventive e consuntive.
Come pagare: Il versamento dell’imposta di Bollo va effettuata mediante F24 (non più solo con F23 come prima), indicando il codice tributo 458T.
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